Normativa e legislazione

Sono disponibili gli elenchi delle norme CEI di settore, delle CEI 0-16 e delle CEI 0-21 e dei provvedimenti dei Vigili del Fuoco sugli impianti fotovoltaici. La documentazione relativa ai Conti Energia è invece disponibile sul sito del GSE.

Vigili del Fuoco

Il 7 febbraio 2012 è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici. Tale guida si applica nelle attività soggette ai controlli prevenzione incendi e recepisce i contenuti del DPR 1 agosto 2011.

Alla guida si aggiunge un documento di chiarimenti pubblicato il 4 maggio 2012.

Di per sé gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma in generale l’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L’aggravio potrebbe concretizzarsi in termini di:

  • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione;
  • ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
  • rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili. Risulta equivalente l’interposizione, tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI30 ed incombustibile. In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.

Inoltre l’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi. In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.

L’impianto fotovoltaico dovrà poi essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell’impianto elettrico, all’interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico.

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.

L’area in cui è ubicato il generatore e i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008, indicando la dicitura: “Attenzione, impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (… Volt).”