Remunerazione FER nelle Isole Minori non interconnesse

Con riferimento alla Delibera ARERA 558/2018/R/efr si riportano di seguito le principali informazioni in merito alle tariffe del sistema italiano di remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da FER nelle isole non interconnesse e alle relative modalità di accesso, in attuazione del DM 14 febbraio 2017.

 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni si applicano nelle seguenti isole non interconnesse:

  1. a) isole dell’arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;
  2. b) isole Ponziane: Ponza e Ventotene;
  3. c) isole dell’arcipelago Campano: Capri;
  4. d) isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;
  5. e) isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;
  6. f) Ustica;
  7. g) isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;
  8. h) Pantelleria;
  9. i) isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.

Nel caso in cui un’isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, il provvedimento trova applicazione limitatamente agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell’interconnessione comunicata da Terna all’Autorità.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione:

  1. a) spetta solo all’energia elettrica prodotta da impianti FER di potenza non inferiore a 0,5 kW entrati in esercizio a seguito dal 6 novembre 2019, compresi i potenziamenti e le riattivazioni che rispettino i requisiti dell’Allegato 1
  2. b) non trova applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell’obbligo di integrazione delle FER negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11 del decreto legislativo 28/11).

MODALITA’ DI ACCESSO

 Il produttore:

  • nella richiesta di connessione (nuova connessione ovvero adeguamento di una connessione esistente), indica al gestore di rete isolano che per l’impianto di produzione di energia elettrica intende richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti delle Delibera 558/2018. Ai fini dell’attivazione della connessione secondo quanto previsto dal TICA, il predetto impianto di produzione è inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
  • è tenuto a presentare istanza al GSE secondo le tempistiche e con le modalità definite dal GSE evidenziando il tipo di intervento per il quale si richiede l’incentivazione (nuovo impianto alimentato da FER, potenziamento, riattivazione). Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità e stipula un contratto con il produttore.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da FER con potenza superiore a 50 kW il produttore può richiedere al GSE l’idoneità alla remunerazione di cui al DM 14 febbraio 2017 prima della realizzazione del medesimo impianto di produzione, previo ottenimento dei pertinenti titoli autorizzativi.

REMUNERAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Ai fini della quantificazione della remunerazione, nell’ambito dell’istanza, il produttore sceglie tra le seguenti opzioni alternative:

1) la tariffa base è pari al costo evitato efficiente di cui alla Tabella 1, entro il valore minimo e il valore massimo differenziati per classi di potenza di cui alla Tabella 2. Per ogni anno solare se il costo evitato efficiente risulta inferiore rispetto al valore minimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore minimo; viceversa, se risulta superiore rispetto al valore massimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore massimo; Qualora risulti compreso tra il valore minimo e il valore massimo la tariffa base è pari al costo evitato efficiente

2) la tariffa base è pari al valore differenziato per classi di potenza e per gruppo di isole di cui alla Tabella 3.

La scelta effettuata vale per l’intero periodo di diritto alla remunerazione e non può essere oggetto di modifica. I valori di riferimento delle Tabelle 1,2,3 sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell’Autorità.

La remunerazione dell’energia elettrica prodotta di cui al presente articolo è:

  1. a) di tipo feed in tariff per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla tariffa base di cui al comma 5.3;
  2. b) di tipo feed in premium per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base e il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito

(pari alla somma della media aritmetica, su base annuale solare, dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) relativi all’anno precedente e del corrispettivo unitario denominato CUSf di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto relativo all’anno precedente definito per utenti dello scambio sul posto nell’ipotesi di cliente finale domestico residente con consumo inferiore a 1.800 kWh/anno).

Si segnala inoltre che:

  • Il periodo di diritto alla remunerazione è pari a 20 anni al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi.
  • La remunerazione dell’energia elettrica prodotta è alternativa all’accesso ai regimi commerciali di ritiro dedicato e di scambio sul posto e non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati (ad esclusione di quanto indicato nell’art. 26 del DLgs 28/11)
  • Nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, per l’intera quantità di energia elettrica prodotta netta il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante, pari a 14 €/MWh.
  • Nel caso di riattivazioni, la tariffa base è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8
  • Qualora fossero presenti sistemi di accumulo, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 6 della deliberazione 574/2014/R/eel.

 PROSSIMI SVILUPPI

 Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione da FER sulle isole minori, il GSE intende sviluppare

  1. a) le procedure applicative che potranno assumere anche carattere di sperimentazione di modelli innovativi, tendenti ad una semplificazione dei processi.
  2. b) azioni finalizzate ad individuare i potenziali di crescita delle FER nelle isole non interconnesse e le eventuali barriere e criticità esistenti, a partire dagli eventuali vincoli autorizzativi. In tale ottica il GSE avvierà da subito un’azione di monitoraggio puntuale dello stato di realizzazione degli obiettivi fissati dal DM 17 febbraio 2017.