Regione Lombardia – L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”
Strumenti per fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza COVID
La Regione Lombardia con la Legge regionale n.9 del 4 maggio 2020 definisce gli “Interventi per la ripresa economica” per fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza COVID. All’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” stanzia un budget di 3 mld€ suddiviso tra gli anni 2020, 2021 e 2022 per supportare gli investimenti sostenuti dagli enti locali. La cifra di 51.350.000,00€ sono destinati alle province e alla Città metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all’edilizia scolastica (assegnati mediante criteri e modalità definiti da successivo provvedimento della Giunta) mentre la cifra di 348.650.000,00€ è destinata ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree ‘free wi-fi’.
Le risorse destinate ai Comuni, sono assegnate sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2019 secondo classi demografiche specificate dalla legge stessa.
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31.10.2020, pena la decadenza del contributo. I contributi sono erogati agli enti Beneficiari in tre step successivi: 20% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, 50% entro febbraio 2021 e 30% previa trasmissione del certificato di collaudo entro il 20.11.2021.
I comuni beneficiari del contributo possono fare ricorso, nel rispetto della disciplina statale di riferimento, ai finanziamenti statali di cui al DM MISE del 16.02.2016 (Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) a integrazione del contributo regionale.