Le novità introdotte dal DL Semplificazioni

Interventi su VIA, DILA, AU e PAS

Il Dl Semplificazioni, convertito in Legge n. 120 dell’ 11 settembre 2020, contiene alcuni interessanti aspetti di interesse per il settore:

  • il Presidente del Consiglio deve individuare gli interventi necessari alla realizzazione degli obbiettivi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA Statale e definire le aree non idonee e istituisce una Commissione tecnica PNIEC che affianca la Commissione VIA (art.50 comma 1 lett. c,d);
  • sono ridotte alcune tempistiche procedimenti di VIA di competenza statale e regionale (art.50 comma 1 lett. n ed o);
  • è reso possibile realizzare impianti FER e SdA su aree oggetto di bonifica (art.52 comma 1);
  • per rifacimenti e potenziamenti la valutazione di impatto ambientale è eseguita solo sulle parti aggiuntive che determinano impatti ambientali (art.56 comma 1 lett. a);
  • gli interventi di modifica non sostanziali degli impianti esistenti ed anche dei progetti autorizzati e non ancora realizzati sono assoggettati a PAS salvo i casi di cui alla lettera d)  (art.56 comma 1 lett. b);
  • gli interventi di modifica non sostanziale sono sottoposti a DILA (art.56 comma 1 lett. d punto 1);
  • DILA per interventi di varianti consistenti di progetti in fase autorizzativa (art.56 comma 1 lett. d punto 2);
  • DILA per nuovi impianti FV su coperture anche con rimozione amianto (art.56 comma 1 lett. d punto 3);
  • i sistemi di accumulo abbinati a impianti FER sono considerati come opere connesse (art.56 comma 2 bis) ;
  • gli impianti FER non FV che non hanno aderito allo spalma incentivi possono partecipare ai bandi pubblicati dal GSE per ottenere tariffa incentivante con progetti di intervento sullo stesso sito (art.56 comma da 3 a 6);
  • concessa possibilità di occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito e non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio (art.56 comma 6 bis);
  •  Gli impianti fotovoltaici realizzati su aree SIN, discariche chiuse e ripristinate e cave esaurite, classificate come aree agricole, possono accedere agli incentivi statali se autorizzati ai sensi dell’art. 4.2 del DLgs 28/2011 (art.56 comma 8 bis) ;
  • Iter autorizzativi sistemi accumulo elettrochimici (art.62 comma 1) – i sistemi di accumulo elettrochimico su impianti industriali, su aree di cava che non comportino estensione delle aree ne aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente ne richiedono variante agli strumenti urbanistici, sono autorizzati con PAS comunale. Gli impianti di accumulo elettrochimico stand-alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni di rete sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE. Gli impianti di accumulo abbinati agli impianti rinnovabili sono considerati opere connesse all’impianto FER e sono autorizzati con:
    • autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate se l’impianto FER è di nuova realizzazione;
    • procedura di modifica ai sensi dell’art.12.3 del DLgs 387/2003 se l’impianto FER è esistente e l’impianto di accumulo richiede l’occupazione di ulteriori aree;
    • PAS comunale se l’impianto FER è esistente e l’impianto di accumulo non comporta l’occupazione di nuove aree;

La realizzazione di impianti di accumulo elettrochimici di potenza P<10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal DLgs 42/2004 nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti.