GSE – Conto Energia – Aggiornamento modalità presentazione istanze per moduli non certificati o non conformi
Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici
Vi informiamo che in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE ha rivisto le modalità di presentazione delle istanze in accordo a quanto previsto dall’art. 13-bis del DL n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
IMPIANTI DI POTENZA NOMINALE > 3 kW
Il Soggetto Responsabile, titolare di un impianto fotovoltaico incentivato con potenza nominale superiore a 3 kW:
- per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza degli incentivi, può presentare al GSE un’istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10% attraverso il Modulo 1 (comma 4-bis dell’art. 42)
- in assenza di un procedimento di verifica o controllo da parte del GSE, può autodenunciare che presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5% attraverso il Modulo 3 (comma 4-ter dell’art. 42)
- che ha già presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10% secondo le istruzioni fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017 (art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96), deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi, l’istanza integrativa, rispettivamente secondo il Modulo 2 e secondo il Modulo 2 BIS per l’applicazione delle nuove decurtazioni (art. 13-bis del DL n. 101/2019)
Condizioni necessarie per la presentazione delle istanze
Nei casi 1 e 2, il Soggetto Responsabile deve comprovare:
- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 1.
Esclusioni
- Le previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l’istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.
- Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
IMPIANTI DI POTENZA NOMINALE COMPRESA TRA 1 kW e 3 kW
Il Soggetto Responsabile, titolare di un impianto fotovoltaico incentivato con potenza nominale compresa tra 1 e 3 kW:
- per il quale il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza degli incentivi, si applica una decurtazione del 10% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione (comma 3-quater dell’art. 42)
- per il quale è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 %, prevista dalle disposizioni previgenti, ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento della percentuale di decurtazione deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il Modulo 4.
Esclusioni
Anche in questo caso:
- le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
- per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-quater dell’art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.