FV e scambio sul posto: restituzione degli oneri
Aggiornamento del limite massimo di restituzione oneri di sistema per impianti FER che accedono allo scambio sul posto.
13 gennaio 2014 – Lo scorso 19 dicembre è stata pubblicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas la Delibera n. 614/2013 relativa a “Aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono allo scambio sul posto”.
A decorrere dal 2014:
•Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema è integralmente riconosciuto senza applicazione di un limite massimo indipendentemente dal regime incentivante al quale accedono tali impianti.
•Per gli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW che beneficiano di incentivi , il limite massimo dei parametri CUSfogs e CUSf,mogs (rispettivamente corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale e mensile relativi agli oneri generali di sistema) è pari a zero.
•Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 20 kW a 200 kW che non beneficiano di meccanismi incentivanti, i valori per il calcolo del limite massimo dei parametri CUSfogs e CUSf,mogs è pari alla differenza positiva tra: ◦174 €/MWh e
◦il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell’anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite.
•Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW il limite massimo dei parametri CUSfogs e CUSf,mogs è pari a zero.
L’AEEG ridefinisce e aggiorna periodicamente i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile, eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.