DL Rilancio

Detrazioni al 110% e credito d'imposta

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  entrato in vigore 19 maggio 2020, contiene misure di interesse per la ripresa del settore delle rinnovabili.

Nello specifico si segnalano:

Articolo 119 – “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”

L’articolo prevede la detrazione potenziata al 110% per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico attualmente previsti in ecobonus, nei limiti di spesa previsti per ciascuno, a condizione che siano previsti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti in super bonus «diretto».

L’installazione di impianti solari fotovoltaici, anche con installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, e l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, può godere dell’innalzamento della detrazione al 110%, ma a condizione che gli interventi avvengono in abbinata con uno degli interventi previsti in super incentivazione diretta.

Articolo 121 – “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto  sul  corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”

L’articolo introduce la possibilità di usufruire dello sconto in fattura fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore e, quindi, cessione al fornitore del credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito dal fornitore agli istituti di credito o agli intermediari finanziari. La misura riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Quanto sopra si applica a:

  • Interventi di recupero edilizio (previsti nel bonus casa/ristrutturazione, esclusi mobili ed elettrodomestici)
  • Interventi in superbonus come previsti dall’art. 119
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • Installazione di colonnine di ricarica, di cui al comma 8 dell’articolo 119
  • Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, ivi compresi quelli in super bonus.

Per gli impianti fotovoltaici, anche nel caso non si proceda con il super ecobonus ma con la detrazione del 50%, viene prevista la possibilità di sconto e cessione del credito. In tal caso la detrazione rimarrebbe in dieci anni.