DL Rilancio: le misure per le rinnovabili e i correttivi proposti da ANIE
Le disposizioni di interesse e le proposte di modifica
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, più comunemente noto come Decreto Legge Rilancio, è stato pubblicato in GU il 19 maggio stesso e dev’essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Per quanto attiene il settore dell’energia, ed in particolare quello delle fonti rinnovabili, il DL Rilancio contiene diversi articoli di interesse, tra cui si segnalano:
- Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
- Art. 81 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
- Art. 119 Detrazione fiscale del 110% per fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica di veicoli elettrici se abbinati ad interventi di efficientamento energetico e di sisma bonus
- Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali sia del 50% che del 110% in sconto sul corrispettivo dovuto e in cessione del credito d’imposta
ANIE Rinnovabili è molto soddisfatta per l’impatto positivo che la manovra avrà nel promuovere le tecnologie per la decarbonizzazione della generazione elettrica nelle case degli italiani. Con la detrazione del 110%, che prevede prioritariamente interventi sull’involucro e sull’ammodernamento degli impianti H&C e ACS a cui possono essere abbinate altre tecnologie tra cui quelle delle rinnovabili elettriche, si è individuato lo strumento che consentirà un profondo rinnovamento del patrimonio edilizio. Nel recente passato c’è stato un animato dibattito su come razionalizzare i diversi strumenti di supporto alla riqualificazione energetica degli edifici quali conto termico, detrazioni fiscali, certificati bianchi. Si è molto soddisfatti perché finalmente si dà il giusto peso anche al ruolo delle rinnovabili elettriche, quali fotovoltaico e sistemi di accumulo, nel poter contribuire alla profonda riqualificazione energetica degli edifici. La misura è corretta perché vede il coinvolgimento degli istituti finanziari tra i cessionari del credito. ANIE è soddisfatta che la possibilità di cedere il credito agli istituti finanziari è applicabile non solo nel caso di detrazione del 110%, ma anche nel caso di quella del 50%, misura quest’ultima che era stata fortemente richiesta lo scorso anno come correttivo all’art. 10 comma 3-ter del DL n. 34 del 30 aprile 2019, in quanto elemento imprescindibile a garanzia di una equa competizione tra i vari operatori di mercato. Le imprese di ANIE saranno molto proattive sul mercato per offrire una vasta gamma di soluzioni tecnologiche di alta qualità, supportando il cliente nel corretto dimensionamento degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo.
Analizzando nel dettaglio gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio si concorda che la misura traguardi il salto di due classi energetiche degli edifici vista la portata della misura. Sarà importante snellire quanto più possibile le procedure burocratiche attinenti il visto di conformità e la perizia asseverata ed inoltre si teme che il provvedimento induca alla nascita di “fabbriche di certificati”.
Di seguito alcuni correttivi da apportare al provvedimento ritenuti necessari. Si chiede:
- di introdurre un secondo passaggio di cessione del credito di imposta al comma 1 lettere a) e b) dell’art.121 (MOTIVAZIONE: consentire alla filiera delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica di cumulare i micro crediti degli artigiani per offrire un pacchetto creditizio più ampio agli istituti di credito ed agli altri soggetti IRES)
- che qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni (MOTIVAZIONE: nell’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 121 il cessionario risponde in solido qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta; poichè si presume che il cessionario non controlli i lavori presso i cantieri e non voglia assumersi il rischio di corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’importo corrispondente alla detrazione non spettante)
- che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno possa essere usufruita negli anni successivi diversamente da quanto previsto dal comma 3 art. 121 (MOTIVAZIONE: per consentire alle imprese di recuperare il credito di imposta maturato anche in un periodo più lungo rispetto a quello della detrazione; nel corso di 5 anni le imprese potrebbero registrare debiti di imposta altalenanti e tali da non poter essere recuperate in 5 anni)
- che nel caso dello sconto in fattura di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 121 i fornitore che ha praticato lo sconto recuperi il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (MOTIVAZIONE: serve a non appesantire finanziariamente il bilancio delle imprese)
- di includere nel comma 10 dell’art. 119 non solo gli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, ma anche le seconde case
Il provvedimento legislativo, purtroppo, non promuove negli articoli 119 e 121 alcuna misura destinata alle PMI, che risulta la grande esclusa, ma che ha una gran necessità di riqualificare energeticamente i propri edifici. Si chiede di istituire la medesima misura contenuta negli articoli 119 e 121 anche alle PMI.
Ad inizio del 2020 il mercato del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo residenziali si è fermato a causa delle restrizioni e delle limitazioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del contagio da covid-19 e stava provando a ripartire lo scorso 4 maggio, se non fosse che si è arrestato nuovamente non appena si è diffusa la notizia di un “super ecobonus”. È presumibile che il mercato non ripartirà prima di settembre 2020, se tutto si svolge nelle tempistiche auspicate, in quanto occorrerà non solo attendere la conversione in legge del DL Rilancio, ma anche la pubblicazione dei decreti attuativi ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. C’è pertanto la necessità di accelerare il più possibile sui decreti attuativi e sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, anche perché si rileva che le banche sono impreparate e potrebbero essere inerti sino a quando l’Agenzia delle Entrate non abbia fugato ogni dubbio.
Da ultimo ANIE ritiene importantissima la programmazione delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili e chiede che il governo legiferi quanto prima sul prolungamento della misura anche prevedendo eventualmente un decalage dell’aliquota del 110%.