DL Milleproroghe: sperimentazione Comunità energetiche

Anticipato il recepimento della Direttiva rinnovabili

La Legge n.8 del 28 febbraio 2020, conversione del Decreto Legge cosiddetto “Milleproroghe” contiene l’art.42-bis “Autoconsumo da Rinnovabili” che, anticipando il testo di recepimento della Direttiva Rinnovabili 2001/2018, concede la possibilità di realizzare da subito l’autoconsumore collettivo e la comunità energetica rinnovabile, riprendendo i parametri definiti rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 22 della Direttiva stessa ma con qualche restrizione aggiuntiva. Vediamo nel dettaglio cosa sarà possibile fare.

I soggetti partecipanti possono produrre energia elettrica con impianti FER dalla potenza complessiva di massimo 200 kW; inoltre gli impianti devono essere realizzati nell’arco temporale che va dal 29 febbraio 2020 (data di pubblicazione della Legge di conversione del milleproroghe) ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva FER 2001/2018, previsto al più entro il 30.6.2021. I partecipanti alla comunità energetica rinnovabile devono utilizzare la rete di distribuzione esistente e l’autoconsumo istantaneo può avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di accumulo realizzati nel perimetro della comunità energetica o nell’edificio per l’autoconsumatore collettivo. Sull’energia prelevata dalla rete, ivi inclusa quella condivisa all’interno del perimetro, si applicano gli oneri generali di sistema.

L’articolo prevede che:

  • Nel caso della Comunità energetica rinnovabile, i punti di prelievo dei consumatori devono essere tutti ubicati su reti di BT sottesi alla stessa cabina di trasformazione MT/BT, che corrisponde al perimetro della Comunità energetica rinnovabile, alla data di creazione di quest’ultima;
  • Nel caso di autoconsumatori che agiscono collettivamente questi devono trovarsi nello stesso edificio/condominio.

Tali configurazioni non possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto o alle tariffe incentivanti del DM 4/7/2019, ma possono accedere alla detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni. Inoltre ARERA:

  • Adotta i provvedimenti necessari a consentire la cooperazione, con modalità quanto più possibile semplificate, di TERNA e dei DSO;
  • Individua in via forfetaria il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata e di quelle connesse al costo della materia prima energia che non risultano tecnicamente applicabili all’energia autoconsumata;
  • Provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate avvalendosi anche del GSE.

L’articolo prevede una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali che verrà stabilita, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione, dal MiSE attraverso la pubblicazione di un Decreto ministeriale ed erogata dal GSE. La tariffa incentivante premierà l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo.