DL Contrasto frodi ed extraprofitti FER

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 25 febbraio 2022, n. 13, contenente misure per il contrasto alle frodi sulla cessione del credito e per limitare i ricavi dalla vendita di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Tale decreto abroga gli articoli 16 e 28 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, (cd. DL Sostegni-ter) e ne riformula la disposizione.

In particolare, il DL 25 febbraio 2022, n. 13, ha introdotto le seguenti modifiche al DL 19 maggio 2020, n. 34:

  • il credito di imposta delle detrazioni fiscale con aliquota del 110% e del 50%, sia con sconto in fattura che con cessione del credito, non può essere trasferito più di una volta a meno che successivamente alla prima cessione venga ceduto al più due ulteriori volte esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo del TUB o assicurazioni autorizzate ad operare in Italia; (art. 1 comma 2)
  • a partire dal 1° maggio 2022, nel momento in cui si genererà per la prima volta il credito d’imposta sul cassetto fiscale dell’impresa l’Agenzia delle Entrate attribuirà a tale credito di imposta un codice identificativo univoco in modo che le successive cessioni siano tracciabili e non frazionabili ulteriormente; (art. 1 comma 2)
  • i tecnici abilitati, addetti all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici previsti, che espongono informazioni false, omettono informazioni rilevanti o attestano falsamente la congruità delle spese sono puniti con reclusione da 2 a 5 anni e multa da 50.000 euro a 100.000 euro; (art. 2 comma 2)
  • i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. (art. 2 comma 2)

Questo risultato è stato raggiunto anche grazie al contributo di ANIE Rinnovabili ed ANIE Federazione che si sono prodigate incontrando varie istituzioni e coordinandosi con altre associazioni di categoria. In particolare, ANIE ha partecipato a riunioni presso il MITE (Ministero della Transizione Ecologica), è stata udita in Commissione Bilancio del Senato, ha incontrato parlamentari ed ha partecipato a webinar. Il messaggio di ANIE è stato di prevedere tre passaggi di cessione del credito, di intervenire con un urgente provvedimento legislativo che correggesse immediatamente il DL Sostegni-ter che stava bloccando completamente il mercato mettendo a repentaglio tutte le iniziative ed infine di preservare le iniziative in corso con l’adozione di una norma che decorresse dopo alcuni mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non di secondaria importanza l’intervento di ANIE, congiunto con altre associazioni, sul decreto del MITE che ha definito i prezzi massimi dell’Allegato I del DM Requisiti Minimi, che ha portato ad una rivalutazione dei prezzi, mantenendo l’esclusione dei costi di posa in opera e dell’IVA.

Infine, il DL 25 febbraio 2022, n.13, con la disposizione dell’art. 5 ha definito che dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, si applica un meccanismo di compensazione a due vie (cd. CfD a 2 vie) sul prezzo dell’energia sia per impianti fotovoltaici di potenza > 20 kW che beneficiano del meccanismo del Conto Energia non dipendente dai prezzi di mercato (si tratta del Conto Energia I, II, III e IV; per quest’ultimo sono esclusi gli impianti in tariffa omnicomprensiva) sia per impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza > 20 kW che non accedono a meccanismi di incentivazione a condizione che siano entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010 (è presumibile che si tratti di impianti che in passato abbiano ricevuto meccanismi di supporto statali). Il DL ha già stabilito per ciascuna zona di mercato il prezzo di riferimento a cui si applicherà il CfD a 2 vie, come da seguente tabella:

Il CfD a 2 vie presuppone che se la differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di riferimento sia negativa (positiva) il GSE restituisca (riceva) la differenza al (dal) produttore.

Anche su questo argomento ANIE Rinnovabili ed ANIE Federazione sono intervenute in coordinamento con altre associazioni, manifestando la propria contrarietà ad una misura siffatta per svariati motivi. La misura sovverte il principio di libero mercato attraverso l’imposizione di un prezzo minimo di vendita dell’energia elettrica, discrimina tra le stesse tecnologie di generazione elettrica, siano esse rinnovabili che non rinnovabili, intervenendo sugli impianti non incentivati, mina seriamente il percorso dello sviluppo di impianti a fonte rinnovabili in market parity e la promozione dello strumento dei Power Purchase Agreement (PPA), interviene su contratti bilaterali tra soggetti privati che hanno clausole di riservatezza, crea sfiducia negli investitori mettendo a rischio gli investimenti in corso o futuri. ANIE ha chiesto misure di medio e lungo periodo che incentivino la produzione di energia elettrica, attraverso le FER, cercando di svincolare il costo dell’energia elettrica rinnovabile dal costo del gas.