Comunità Energetiche: il quadro normativo è completo, si può partire
Il DL Milleproroghe, la Delibera ARERA, il DM MISE e le Regole tecniche del GSE
Il DL Milleproroghe 162/2019 (convertito in L 8/2020) ha introdotto le definizioni di Autoconsumo Collettivo e di Comunità energetiche rinnovabili e ha definito che per poterle costituire è necessario che:
- impianti di produzione FER siano entrati in esercizio dopo il 1/3/20 sino a 60 giorni successivi alla pubblicazione del DLgs di recepimento della Direttiva FER 2001/2018 e potenza non superiore ai 200 kW;
- impianti di produzione e i punti di prelievo connessi in BT e tutti alla stessa cabina secondaria MT/BT;
- i partecipanti allo schema di Autoconsumo Collettivo si trovino nello stesso edificio o condominio;
- la condivisione dell’energia prodotta tra i membri avviene attraverso la rete elettrica esistente, anche con SdA;
- sull’energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema;
- I benefici solo su energia condivisa in tempo reale anche tramite SdA.
La legge specifica che i partecipanti mantengono il proprio status di consumatori finali (con diritti – scegliere fornitore – e doveri – pagamento degli oneri rete e sistema per l’energia prelevata) e possono recedere dal contratto che li lega agli schemi o alle Comunità (versando eventualmente corrispettivi proporzionati per investimenti).
la Delibera di ARERA n.318/2020 ha definito che i partecipanti agli schemi di Autoconsumo Collettivo e le CER si vedranno riconosciuti la restituzione di alcune componenti relative ad oneri rete e a perdite di rete evitate in una logica cost reflective di utilizzo della rete.
Il DM MISE 16 settembre 2020 ha stabilito il valore dell’ incentivo sull’energia condivisa in tempo reale pari a 100 €/MWh per l’Autoconsumo Collettivo e a 110 €/MWh per le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Infine il GSE, il 22 dicembre 2020, ha pubblicato le Regole Tecniche e il portale per le richieste di accesso agli incentivi.