CEI 0-21 e CEI 0-16 ed. 2019 e tempistiche di applicazione

Il 17 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove edizioni della NormaCEI 0-21 e della Norma CEI 0-16 che recepiscono quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631, dal Regolamento UE 2016/1388 e dal Regolamento UE 2016/1447.

I testi definitivi sono reperibili sul sito del CEI al seguente link:

https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html

Si segnala che ANIE ha inviato ad ARERA una proposta di applicazione delle nuove norme CEI 0-16 e 0-21 che recepiscono appieno il Regolamento europeo – Rfg.

Contestualmente ARERA ha definito le tempistiche di applicazione delle norme di connessione attraverso la Delibera 149/2019/R/eel.

Nel dettaglio, la Delibera stabilisce che i dispositivi (es. inverter e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione possono essere utilizzati per impianti connessi in BT e MT che entrano in esercizio entro il 21 dicembre 2019.

 

Inoltre, i dispositivi conformi alle edizioni 2019 delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21

  • nel caso di impianti la cui richiesta di connessione viene presentata fino al 31 marzo 2020 la conformità dei dispositivi può essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00
  • nel caso di impianti la cui richiesta di connessione viene presentata dal 1 aprile 2020 è attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

E’ opportuno evidenziare che nel caso dei generatori rotanti la conformità alle edizioni 2019 delle Norma CEI 0-16 e CEI 0-21 è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00 anche nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020.

In attesa che vengano stabilite dal CEI i test che i rotanti dovranno eseguire per dimostrare la conformità a Rfg.

Si allega a titolo esemplificativo un esempio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la conformità alla CEI 0-21:2019, replicabile anche per la CEI 0-16:2019.