Accatastamento impianti FV | novità dalle Entrate

La Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 19 dicembre 2013, con la quale si afferma che gli impianti fv devono essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale.

08 gennaio 2014 – La Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 19 dicembre 2013, con la quale si afferma che gli impianti fv devono essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale.

In particolare, si considerano beni immobili, e quindi soggetti all’accatastamento:

•gli impianti fotovoltaici che costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nelle categorie D1 o D10, in quanto rappresentano degli opifici. Tra questi gli impianti a terra.

Si considerano invece beni mobili, e quindi non soggetti all’accatastamento gli impianti fotovoltaici che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

•La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto medesimo;

•La potenza nominale complessiva dell’impianto FV, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti in catasto.

•per gli impianti FV installati al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva quindi degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art.3, comma 3, lettera e) del DM 2 gennaio 1998 n. 28.

Si precisa altresì che sussiste l’obbligo della rideterminazione della rendita catastale quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l’installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.

La Circolare esamina altresì gli aspetti fiscali relativi ai coefficienti di ammortamento, in particolare:

•per i beni immobili il coefficiente di ammortamento è pari al 4%

•per i beni mobili il coefficiente di ammortamento è pari al 9%